Garanzie nell’ambito dei controlli fiscali

I casi in cui nell’ambito dei controlli fiscali si prevede l‘adozione di una garanzia preventiva da parte di un pubblico ufficiale e/o dalle autorità fiscali (con decisione a se stante) sono disciplinati in maniera dettagliata dall’art. 121а, comma 1, punto 1 - 4 e comma 2 del Codice di procedura tributaria e contributiva:

  • violazione dell’integrità dei mezzi tecnici di controllo;
  • mancato rispetto del divieto di cui all’art. 13, comma 3, punto 4 del Codice di procedura tributaria e contributiva;
  • incongruenza tra i dati riportati nella documentazione e le risultanze del controllo eseguito per tipo e/o quantità della merce;
  • mancata presentazione del conducente del veicolo o del destinatario/acquirente della merce nel luogo di ritiro/scarico della merce;
  • qualora le autorità fiscali dovessero riscontrare che al successivo diritto di disporre della merce, sarà impossibile o molto difficile procedere alla riscossione dei tributi dovuti.

Sequestro di beni

Le autorità fiscali procedono all’adozione di misure volte alla garanzia delle prove e al sequestro della merce e dei rispettivi documenti nei casi di cui all’art.121а, comma 3 del Codice di procedura tributaria e contributiva, con validità 72 ore senza l’autorizzazione del Tribunale. Nel caso di specie il divieto di disporre della merce di cui all’art. 13, comma 3, punto 4 è ancora efficace e il dissequestro avviene solo dopo la presentazione della garanzia.

Il dissequestro della merce avviene dopo la presentazione di una garanzia espressa in denaro o sotto forma di fideiussione bancaria incondizionata e irrevocabile con validità non inferiore a 6 mesi e nella misura del 30 per cento del valore di mercato della merce e solo dopo il pagamento delle spese di sequestro e custodia.

Termini per il pagamento della garanzia – il termine di 24/72 ore stabilito per il pagamento della garanzia scatta al concludersi del rispettivo controllo.

Ammontare della garanzia – viene indicato nel verbale redatto, copia del quale viene consegnata al destinatario/acquirente.

Versamento/presentazione della garanzia

L’importo della garanzia nella misura del 30 per cento del valore di mercato della merce può essere corrisposto a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della rispettiva Direzione territoriale presso l’Agenzia Nazionale delle Entrate.

La fideiussione bancaria o l’ordine di pagamento del rispettivo importo devono essere esibiti entro 24/72 ore davanti al rispettivo Capo settore del Nucleo operativo nel luogo in cui è avvenuto il controllo o tramite invio al seguente indirizzo di posta elettronica: [email protected].

La fideiussione bancaria può essere rilasciata da: 

  • persona in possesso di regolare licenza per esercitare l’attività bancaria, rilasciata dalla Banca Nazionale Bulgara /BNB/;
  • una banca con sede in un terzo paese, in possesso di regolare licenza, rilasciata dalla Banca Nazionale Bulgara con cui si autorizza l’esercizio dell’attività in Repubblica di Bulgaria a mezzo di succursale;
  • una banca in possesso di regolare autorizzazione ad esercitare l‘attività bancaria, rilasciata dalle autorità competenti di uno Stato membro, che fornisce servizi bancari sul territorio della Repubblica di Bulgaria direttamente o a mezzo di una succursale.

Conseguenze dalla mancata presentazione della garanzia

Qualora la garanzia non venisse presentata entro 72 ore dal sequestro, e, in caso di merci deperibili, entro 24 ore, la merce si considera abbandonata a favore dello Stato. Le suddette circostanze vengono riportate in apposito verbale in cui vengono annotati il tipo e la quantità della merce abbandonata a favore dello Stato, nonché nel registro dei controlli fiscali.

Impugnazione delle azioni compiute dalle autorità finanziarie nellambito dei controlli fiscali

E’ possibile presentare ricorso avverso le azioni compiute nell’ambito del controllo fiscale sulla circolazione di merci ad alto rischio fiscale entro giorni 14 dal compimento delle stesse davanti al Direttore della Direzione territoriale dell’Agenzia Nazionale delle Entrate nel luogo di ubicazione dell’esercizio commerciale/il luogo in cui è stato operato il controllo, ai sensi dell’art.127ж in relazione all’art. 41 del Codice di procedura tributaria e contributiva. Il ricorso non ha il potere di sospendere l’esecuzione delle azioni intraprese.

Importante! L’adozione di misure di garanzia preventive nell’ambito dei controlli fiscali avviene a cura:

  • del pubblico ufficiale (ai sensi dell’art. 121а, comma 1 del Codice di procedura tributaria e contributiva) a mezzo di misure di garanzia prevenive che ammontano a non meno del 30 per cento del valore di mercato della merce su richiesta delle autorità fiscali, e
  • delle autorità fiscali (ai sensi dell’art. 121а, comma 3 del Codice di procedura tributaria e contributiva) attraverso l’adozione di misure volte alla garanzia delle prove in virtù dell’art. 40 del Codice di procedura tributaria e contributiva e attraverso una garanzia nella misura del 30 per cento del valore di mercato della merce.
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Numeri di contatto degli uffici dell’Agenzia Nazionale delle Entrate

  • +359 2 9859 6809 – numero di telefono del Nucleo per il controllo fiscale
  • E-mail: [email protected]
  • +359 2 9859 6801 assistenza nelle procedure di dichiarazione e nei pagamenti